Riforma Terzo Settore: proroga 2026 e novità ETS

Negli ultimi anni, la Riforma del Terzo Settore ha rappresentato uno dei cambiamenti più rilevanti per associazioni, fondazioni e organizzazioni non profit in Italia. Un percorso avviato con il Codice del Terzo Settore (D.lgs. 117/2017) che aveva l’obiettivo di rendere il settore più trasparente, strutturato e sostenibile nel lungo periodo.

A distanza di anni, però, la riforma non è ancora pienamente operativa. La Legge di Bilancio 2026, insieme ai provvedimenti collegati, ha introdotto una nuova proroga di alcune scadenze fondamentali, in particolare quelle legate al regime fiscale degli enti del Terzo Settore.

Questo rinvio non è solo un dettaglio tecnico: incide direttamente sulla gestione quotidiana di migliaia di enti. Comprendere cosa cambia, e cosa conviene fare oggi, è quindi essenziale per evitare errori e prepararsi al futuro.

Una riforma ancora incompleta

Per comprendere il significato della proroga al 2026, è necessario partire dal quadro generale della riforma.

Il Codice del Terzo Settore ha ridefinito in modo profondo il funzionamento del non profit italiano, introducendo:

  • Una nuova categoria giuridica unitaria: gli Enti del Terzo Settore (ETS);
  • Una distinzione più chiara tra attività di interesse generale e attività diverse.
  • Nuovi obblighi di trasparenza, bilancio e rendicontazione.
  • Un sistema di controlli più strutturato.
  • Il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS).

L’obiettivo dichiarato del legislatore, come evidenziato anche dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, è quello di garantire maggiore affidabilità e accountability degli enti nei confronti di cittadini, donatori e istituzioni.

Tuttavia, l’implementazione della riforma è stata progressiva e non priva di difficoltà.

Se da un lato il RUNTS è operativo dal novembre 2021, dall’altro lato il pilastro fiscale della riforma è ancora sospeso.

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La proroga al 2026: cosa significa davvero

La cosiddetta “proroga al 2026” riguarda principalmente il rinvio dell’entrata in vigore delle nuove disposizioni fiscali previste dal Codice del Terzo Settore.

Questo rinvio è legato a un elemento preciso: l’autorizzazione della Commissione Europea in materia di aiuti di Stato.

Le agevolazioni fiscali previste per gli ETS devono infatti essere valutate a livello europeo per verificare che non alterino la concorrenza. Fino a quando questa autorizzazione non viene concessa, le norme fiscali non possono diventare operative.

Per questo motivo, come chiarito anche da documenti dell’Agenzia delle Entrate e del Ministero del Lavoro:

  • Continuano ad applicarsi le normative fiscali previgenti;
  • Il nuovo sistema resta sospeso;
  • Il periodo transitorio viene esteso.

La proroga al 2026 si inserisce quindi in una continuità con i rinvii già previsti negli anni precedenti.



Il doppio binario normativo: una realtà operativa

Uno degli effetti più evidenti della proroga è la permanenza di un sistema a “doppio binario”.

Da un lato, gli enti devono:

  • Adeguarsi alla riforma sotto il profilo organizzativo e amministrativo;
  • Iscriversi al RUNTS, aggiornare statuti e rispettare nuovi obblighi.

Dall’altro continuano a operare, dal punto di vista fiscale, con regole precedenti.

Questa situazione è stata più volte evidenziata anche da fonti istituzionali e da circolari interpretative, proprio per aiutare gli enti a orientarsi.

Il risultato è una fase ibrida, in cui la struttura giuridica cambia, ma il sistema fiscale resta quello “vecchio”.



Il nodo centrale: il regime fiscale degli ETS

Il nuovo regime fiscale rappresenta uno degli elementi più innovativi della riforma.

Il Codice del Terzo Settore introduce criteri più articolati per distinguere:

  • Enti commerciali;
  • Enti non commerciali;
  • Attività istituzionali e attività diverse.

In particolare, il sistema si basa su:

  • La prevalenza delle attività di interesse generale;
  • Il rapporto tra entrate commerciali e non commerciali;
  • Specifiche soglie e parametri quantitativi.

Inoltre, sono previste agevolazioni fiscali per enti qualificati, incentivi per le erogazioni liberali (donazioni), e regimi semplificati per gli enti di minori dimensioni.

Tuttavia, come chiarito anche da documenti ufficiali del Ministero del Lavoro: questo sistema non è ancora applicabile.

Fino all’autorizzazione europea:

  • Continuano a valere le regole relative a ONLUS, APS e ODV.
  • Non si applicano le nuove disposizioni fiscali del Codice.

Questo crea un disallineamento tra la forma giuridica degli enti (già aggiornata), e il loro trattamento fiscale, che rimane ancorato al passato.



ONLUS: una trasformazione ancora sospesa

Le ONLUS rappresentano uno dei casi più emblematici della fase transitoria.

La riforma prevede infatti la scomparsa della qualifica ONLUS, e la migrazione verso il sistema ETS.

Tuttavia, questo passaggio è subordinato proprio all’entrata in vigore del nuovo regime fiscale.

Come indicato anche dall’Agenzia delle Entrate:

  • Fino a quel momento, le ONLUS continuano a operare con il proprio regime;
  • La loro “estinzione” normativa è di fatto sospesa.

Questo comporta una situazione complessa, in quanto alcune organizzazioni hanno già avviato la trasformazione, mentre altre preferiscono attendere maggiore chiarezza.

Una scelta comprensibile, ma che può comportare rischi se si prolunga troppo.

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RUNTS: il cuore operativo della riforma

Se il sistema fiscale è ancora sospeso, il RUNTS è invece pienamente operativo.

Gestito dal Ministero del Lavoro, il Registro Unico raccoglie tutti gli enti del Terzo Settore, garantisce trasparenza e accessibilità dei dati. Per questo, rappresenta il riferimento ufficiale per il riconoscimento degli ETS.

L’iscrizione al RUNTS:

  • è obbligatoria per qualificarsi come ETS;
  • consente di accedere a specifiche opportunità (anche non fiscali);
  • implica il rispetto di requisiti precisi.

Tra questi:

  • Adeguamento dello statuto;
  • Redazione del bilancio secondo modelli previsti;
  • Pubblicazione di informazioni rilevanti.

In questo senso, la riforma è già concretamente operativa sul piano organizzativo.



Gli impatti concreti per associazioni ed enti

La proroga al 2026 ha effetti molto concreti sulla gestione quotidiana degli enti.

1. Pianificazione incerta: senza un quadro fiscale definitivo è difficile fare previsioni a medio-lungo termine e le decisioni strategiche diventano più complesse. Questo vale soprattutto per enti che gestiscono attività economiche rilevanti e stanno valutando investimenti o riorganizzazioni.

2. Maggiore complessità gestionale: gli enti devono conoscere sia le vecchie che le nuove regole e adattarsi progressivamente ai cambiamenti. Questo richiede competenze amministrative più avanzate e maggiore attenzione alla conformità normativa.

3. Rischio di immobilismo: l’incertezza può portare a rimandare decisioni importanti ed evitare cambiamenti organizzativi. Tuttavia, questo approccio può risultare controproducente.

4. Un’opportunità per strutturarsi meglio: al contrario, la fase transitoria può essere sfruttata per migliorare l’organizzazione interna, adottare strumenti più efficienti e prepararsi in anticipo.



Cosa conviene fare nel 2026

Di fronte a questo scenario, è fondamentale adottare un approccio proattivo.

1. Adeguare lo statuto: verificare che lo statuto sia conforme al Codice del Terzo Settore e rifletta correttamente le attività dell’ente. Questo è un passaggio essenziale per evitare problemi futuri.

2. Valutare (o completare) l’iscrizione al RUNTS: per molti enti l’iscrizione è già necessaria, e rappresenta un passaggio inevitabile. Essere iscritti significa essere riconosciuti formalmente e operare in linea con la riforma.

3. Migliorare la gestione contabile: anche in assenza del nuovo regime fiscale, è utile distinguere le diverse attività e adottare criteri più strutturati. Questo facilita la transizione futura.

4. Investire nella digitalizzazione: uno degli aspetti più rilevanti riguarda l’organizzazione interna. La riforma richiede tracciabilità delle decisioni, trasparenza nei processi e gestione ordinata dei documenti. Molti enti, però, operano ancora con strumenti poco efficienti: email sparse, documenti non centralizzati, e difficoltà nella gestione delle assemblee.

In questo contesto, strumenti digitali possono fare la differenza.

Soluzioni come Camelot permettono di:

  • Gestire assemblee e votazioni in modo strutturato;
  • Archiviare documenti in modo sicuro e accessibile;
  • Migliorare la comunicazione interna.

Non si tratta solo di efficienza, ma di adeguamento concreto alle richieste normative.

Il futuro della riforma dipende in gran parte dall’esito del confronto con la Commissione Europea.

Secondo le indicazioni istituzionali, il dialogo è in corso da tempo e non ci sono ancora tempistiche definitive.

È plausibile che il regime fiscale venga approvato nei prossimi anni e che l’entrata in vigore avvenga in modo graduale.

La proroga al 2026 non rappresenta quindi una scadenza definitiva, ma un ulteriore passaggio in un processo già lungo e complesso.



Conclusione

La proroga potrebbe essere interpretata come un motivo per rimandare. In realtà, è vero il contrario.

Il Terzo Settore sta attraversando una trasformazione profonda. Gli enti che si preparano oggi acquisiscono un vantaggio competitivo e riducono il rischio di errori, affrontando il cambiamento in modo più sereno.

Chi aspetta, invece, rischia di trovarsi impreparato quando il sistema entrerà finalmente a regime.

La proroga al 2026:

  • Rinvia l’entrata in vigore del nuovo regime fiscale degli ETS;
  • Mantiene attive le regole attuali;
  • Prolunga una fase transitoria già in corso.

Ma non blocca la riforma.

Il cambiamento è già iniziato. E per associazioni, enti e organizzazioni del Terzo Settore, il momento giusto per adattarsi è adesso.

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Domande frequenti

La proroga al 2026 riguarda principalmente il rinvio dell’entrata in vigore del nuovo regime fiscale previsto dal Codice del Terzo Settore. Fino a quel momento continuano ad applicarsi le norme fiscali precedenti.

Il nuovo regime fiscale deve essere autorizzato dalla Commissione Europea per verificare la compatibilità con le norme sugli aiuti di Stato. Senza questa approvazione, non può entrare in vigore.

Le ONLUS continuano a esistere e a operare con il loro attuale regime fiscale fino all’entrata in vigore del nuovo sistema. La loro trasformazione in ETS è quindi rinviata.

Sì, il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore è operativo e l’iscrizione è necessaria per qualificarsi come ente del Terzo Settore e accedere ai benefici previsti dalla riforma.

Sì, molti obblighi sono già in vigore, come l’adeguamento dello statuto, la trasparenza e la rendicontazione. La proroga riguarda solo la parte fiscale.

Significa che gli enti devono seguire le nuove regole organizzative della riforma, ma continuano ad applicare le vecchie norme fiscali fino all’approvazione europea.

No, aspettare può essere rischioso. Adeguarsi in anticipo consente di evitare problemi futuri e di gestire meglio la transizione quando il nuovo regime entrerà in vigore.

Le priorità sono: adeguare lo statuto, iscriversi al RUNTS, migliorare la gestione contabile e digitalizzare i processi per garantire trasparenza e conformità normativa.

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