La commissione elettorale comunale è un organo previsto dall’ordinamento italiano con il compito di gestire e vigilare sulle operazioni relative alle liste elettorali a livello comunale. Svolge una funzione amministrativa essenziale per garantire la regolarità e l’aggiornamento del corpo elettorale.
La commissione elettorale comunale opera stabilmente all’interno del Comune ed è composta dal sindaco (o da un suo delegato) e da consiglieri comunali, secondo modalità stabilite dalla legge. La sua attività non riguarda lo svolgimento materiale delle elezioni, ma la fase preparatoria e amministrativa che le rende possibili.
Tra le principali funzioni della commissione elettorale comunale rientrano:
- la formazione e l’aggiornamento delle liste elettorali;
- l’iscrizione e la cancellazione degli elettori aventi diritto;
- la revisione periodica delle liste;
- la tenuta e conservazione degli atti elettorali di competenza comunale.
La commissione si riunisce nei casi e nei tempi previsti dalla normativa, in particolare in occasione delle revisioni elettorali ordinarie o straordinarie. Il suo operato è soggetto a controlli e deve rispettare criteri di imparzialità e correttezza amministrativa.
La commissione elettorale comunale contribuisce in modo determinante alla tutela del diritto di voto, assicurando che ogni cittadino avente diritto possa esercitarlo nelle corrette condizioni.
(Fonti: D.P.R. 20 marzo 1967, n. 223 – Testo unico per la disciplina dell’elettorato attivo; normativa elettorale vigente.)
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