Lo scrutinio segreto è una modalità di voto in cui non è possibile risalire all’identità dell’elettore che ha espresso una determinata scelta. È uno strumento volto a garantire la libertà di voto, tutelando l’elettore da pressioni, condizionamenti o ritorsioni.
Nello scrutinio segreto, le operazioni di voto e di conteggio sono organizzate in modo tale che il contenuto della scheda o della preferenza resti anonimo. Questo principio si applica sia alle votazioni pubbliche sia a quelle svolte in ambito associativo o organizzativo.
Lo scrutinio segreto è generalmente previsto:
- nelle elezioni di persone o cariche;
- nelle votazioni su questioni sensibili;
- quando la legge o il regolamento lo richiedono;
- per garantire l’autonomia decisionale dei votanti.
Il carattere segreto del voto non esclude la trasparenza del procedimento, che deve comunque essere verificabile e regolare nelle sue fasi. Le modalità tecniche dello scrutinio segreto sono stabilite dalle norme applicabili e possono prevedere l’uso di schede cartacee o strumenti elettronici.
(Fonti: Costituzione italiana, art. 48; normativa elettorale e regolamenti di voto.)
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