La mozione di sfiducia è un atto formale con cui un organo rappresentativo revoca la fiducia a un soggetto titolare di un incarico politico o istituzionale, determinandone la cessazione dalla carica. Rappresenta uno strumento centrale di controllo democratico nei sistemi parlamentari.
In ambito statale, la mozione di sfiducia può essere presentata nei confronti del Governo o di un singolo ministro ed è disciplinata dalla Costituzione e dai regolamenti parlamentari. La sua approvazione comporta le dimissioni dell’organo o della persona cui è rivolta.
La mozione di sfiducia prevede:
- la presentazione di una proposta motivata;
- la discussione all’interno dell’organo competente;
- una votazione secondo le maggioranze previste;
- effetti giuridici immediati in caso di approvazione.
Questo strumento è utilizzato anche a livello locale o in contesti diversi da quello statale, come nei confronti di sindaci, presidenti di enti o organi esecutivi, secondo quanto stabilito dalla normativa vigente. In ambito associativo o organizzativo, la mozione di sfiducia può essere prevista dallo statuto come mezzo di revoca delle cariche.
La mozione di sfiducia garantisce la responsabilità politica di chi governa e rafforza il rapporto di fiducia tra rappresentanti ed elettori.
(Fonti: Costituzione della Repubblica italiana, art. 94; normativa sugli enti locali; statuti e regolamenti interni.)
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