Il quorum costitutivo indica il numero minimo di partecipanti richiesto affinché un’assemblea o una votazione sia validamente costituita e possa procedere allo svolgimento dei lavori.
Serve quindi a garantire che le decisioni prese derivino da una partecipazione sufficientemente rappresentativa dell’elettorato o dei soci aventi diritto.
Il valore del quorum costitutivo varia a seconda del tipo di organizzazione e delle norme che la regolano (statuto, regolamento o legge). In molti casi, è fissato in una percentuale del totale degli aventi diritto al voto.
Se il quorum non viene raggiunto, l’assemblea non può validamente deliberare e deve essere riconvocata, eventualmente con un quorum ridotto.
Esempi:
- Nelle associazioni o cooperative, spesso il quorum costitutivo è pari alla metà più uno degli aventi diritto alla prima convocazione.
- Nelle assemblee condominiali, il quorum costitutivo è definito dall’art. 1136 del Codice Civile.
(Fonti: Codice Civile, art. 1136; D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore; Statuti tipo per associazioni e cooperative.)
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