La segretezza del voto è il principio secondo cui nessuno può conoscere la scelta elettorale compiuta da un elettore, né direttamente né indirettamente. È una garanzia fondamentale dei sistemi democratici, finalizzata a tutelare la libertà e l’autenticità dell’espressione di voto.
Questo principio assicura che ogni cittadino possa votare senza pressioni, condizionamenti o timori di conseguenze, rendendo il voto un atto personale e libero. La segretezza riguarda sia il momento dell’espressione del voto sia le fasi successive di raccolta e scrutinio.
La segretezza del voto si realizza attraverso:
- modalità di voto che impediscono l’identificazione dell’elettore;
- l’uso di cabine o strumenti che garantiscono riservatezza;
- il divieto di segni di riconoscimento sulle schede;
- procedure di scrutinio che separano il voto dall’identità del votante.
Il principio si applica non solo alle elezioni politiche e amministrative, ma anche a referendum, votazioni interne ad associazioni, enti e organizzazioni, quando previsto dalle regole applicabili. Può essere garantito sia con strumenti cartacei sia con sistemi elettronici, purché siano rispettate le condizioni di anonimato.
La segretezza del voto è strettamente connessa ai principi di libertà, uguaglianza e personalità del voto e rappresenta una tutela essenziale della partecipazione democratica.
(Fonti: Costituzione della Repubblica italiana, art. 48; normativa elettorale; regolamenti di voto.)
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