Il voto nullo è un voto che non può essere considerato valido perché espresso in modo non conforme alle regole previste. A differenza della scheda bianca, il voto nullo presenta irregolarità che ne impediscono l’attribuzione a un candidato, a una lista o a una proposta.
Un voto è dichiarato nullo quando la scheda contiene segni, scritte o modalità di compilazione che non rispettano le istruzioni ufficiali. La nullità è accertata durante le operazioni di scrutinio dall’organo competente, secondo criteri stabiliti dalla normativa o dal regolamento elettorale.
Sono generalmente considerate cause di voto nullo:
- l’indicazione di più opzioni non consentite;
- la presenza di segni di riconoscimento o annotazioni aggiuntive;
- l’uso di strumenti diversi da quelli previsti;
- la compilazione che rende incerta o incomprensibile la volontà dell’elettore.
Il voto nullo viene conteggiato separatamente e non concorre all’assegnazione dei voti validi, ma è rilevante ai fini statistici e, in alcuni casi, per il calcolo dell’affluenza. In ambito pubblico, la disciplina del voto nullo è definita dalla legge elettorale; in ambito associativo o organizzativo, dalle regole interne.
La distinzione tra voto nullo e altre tipologie di voto è essenziale per garantire correttezza, trasparenza e uniformità nello svolgimento delle consultazioni.
(Fonti: legislazione elettorale; regolamenti sulle operazioni di voto e scrutinio.)
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