Come organizzare una riunione collegiale da remoto, la guida passo per passo

In breve

Una riunione collegiale da remoto è valida quando l'istituto ha un regolamento che disciplina le sedute telematiche, la convocazione indica la modalità a distanza, ogni partecipante viene identificato con credenziali personali, il numero legale è accertato e permane, le votazioni si svolgono con uno strumento che garantisce unicità e segretezza dove richiesta, e il verbale viene formato, protocollato e conservato.

Il riferimento è la nota MIM prot. 3803 del 30 giugno 2026 con il suo allegato tecnico, che attua l'articolo 44 del CCNL Istruzione e Ricerca 2019-2021. Il perimetro sono le attività collegiali dei docenti, cioè il collegio dei docenti e i consigli di classe, interclasse e intersezione.

Sei passaggi, nell'ordine. Aggiornare il regolamento. Convocare indicando la modalità. Identificare i partecipanti e rilevare le presenze. Accertare il numero legale. Votare con lo strumento giusto, palese o segreto. Verbalizzare e conservare.

Prima di tutto, cosa copre la nota e cosa no

È il punto su cui si sbaglia più spesso, e conviene chiarirlo subito perché cambia il modo in cui si scrive il regolamento.

La nota MIM 3803 del 30 giugno 2026 riguarda le attività collegiali dei docenti. Rientrano il collegio dei docenti con le sue articolazioni e i consigli di classe, interclasse e intersezione, comprese le sedute che comportano una deliberazione.

Il consiglio d'istituto non rientra nella nota. Per quell'organo restano ferme le disposizioni normative e regolamentari che gli sono specificamente applicabili. Restano fuori anche le elezioni scolastiche, gli scrutini e gli esami, che seguono regole proprie.

Molti istituti scelgono comunque di estendere il proprio regolamento, in quanto compatibile, anche ai gruppi di lavoro per l'inclusione e alle riunioni di programmazione, in forza dell'autonomia organizzativa. È una scelta legittima ma va scritta, non data per implicita.

Una precisazione che conviene mettere per iscritto nel regolamento. La modalità telematica è una facoltà che il presidente dell'organo esercita nell'atto di convocazione, valutata l'opportunità e verificato che il collegamento sia accessibile a tutti gli aventi diritto. È quindi una decisione che si prende seduta per seduta, in base a cosa c'è all'ordine del giorno. Proprio per questo regolamento e piattaforma vanno predisposti prima, quando la modalità a distanza serve davvero non c'è il tempo di costruirli.

Vale la pena aggiungere che digitale e presenza non sono due strade alternative. La stessa piattaforma che gestisce la seduta a distanza gestisce la seduta in aula, con i componenti che votano dal proprio dispositivo mentre presenze, quorum, votazioni e verbale restano gestiti in un solo posto. Il digitale qui non è la distanza, è l'organizzazione della seduta.

Passo 1. Il regolamento viene prima di tutto

Senza regolamento la seduta telematica non si organizza. È la prima condizione, non un adempimento formale da recuperare dopo.

Il regolamento disciplina lo svolgimento delle sedute in modalità telematica, con tutti i componenti a distanza, e in modalità mista, con una parte in presenza e una parte collegata. Deve dire almeno quali organi copre, come si convoca, come si identificano i partecipanti, come si accerta il numero legale, come si vota in forma palese e a scrutinio segreto, come si verbalizza e si conserva, e cosa si fa quando qualcosa non funziona.

Va approvato dall'organo competente con una delibera, e la delibera va richiamata nel documento con numero e data.

Due cose da decidere nel testo, perché nessuna norma le fissa al posto vostro. I giorni di preavviso della convocazione, con il termine ridotto per i casi di urgenza. E i minuti di attesa in caso di problemi tecnici, sia per la sospensione dei lavori sia per il rientro del singolo partecipante.

Seduta telematica. La riunione dell'organo collegiale nella quale tutti i componenti partecipano a distanza. Si distingue dalla seduta mista, in cui una parte dei componenti è in presenza e una parte è collegata.

Passo 2. La convocazione dice come si terrà la seduta

La convocazione è disposta dal presidente e indica la modalità, telematica o mista, insieme all'ordine del giorno, alla data e all'orario. Il preavviso è quello stabilito dal vostro regolamento, con il termine breve per i casi di urgenza.

Nell'avviso, oppure in una comunicazione successiva riservata agli aventi diritto, si indicano le modalità di accesso alla piattaforma e le istruzioni tecniche. I materiali istruttori si rendono disponibili in un'area riservata, non in allegato a un'email che circola.

Il collegamento va reso accessibile con un congruo anticipo rispetto all'orario di inizio, così la verifica delle presenze può iniziare puntuale invece di consumare i primi venti minuti della seduta.

Passo 3. Identificazione dei partecipanti e presenze

L'accesso alla seduta e alle votazioni avviene con credenziali personali e univoche, assegnate dall'istituto oppure recapitate al singolo avente diritto dalla piattaforma, eventualmente con un codice usa e getta o con identità digitale dove disponibile. Le credenziali condivise o impersonali non sono ammesse, e l'accesso non si delega.

All'apertura chi verbalizza accerta identità e presenze. Ogni ingresso e ogni uscita successivi vanno annotati a verbale, perché la presenza non è un dato che si registra una volta sola a inizio riunione.

Nella pratica questo non diventa un lavoro manuale in più per chi verbalizza. Su una piattaforma costruita per gli organi collegiali le presenze si aggiornano in tempo reale, gli eventi della seduta finiscono nel registro senza che nessuno li trascriva, e l'appello si può ripetere in qualsiasi momento per fotografare le presenze in un istante preciso, per esempio subito prima di aprire una votazione.

Nelle votazioni a scrutinio segreto la verifica riguarda la sola partecipazione, mai il modo in cui il voto viene espresso.

Presenza. La partecipazione alla seduta, verificata mediante identificazione personale, per l'intera durata della trattazione di ciascun punto all'ordine del giorno.

Passo 4. Il numero legale

La seduta telematica è validamente costituita quando risulta collegata e identificata la maggioranza degli aventi diritto, accertata da chi verbalizza attraverso l'identificazione personale di ciascun collegato.

Il numero legale deve permanere per tutta la durata della seduta. Se viene meno, il presidente sospende o chiude i lavori e ne dà atto a verbale. Nelle sedute miste concorrono al numero legale sia i presenti in sede sia i collegati a distanza regolarmente identificati.

Le deliberazioni si adottano a maggioranza assoluta dei voti validamente espressi, salvo che disposizioni speciali prescrivano diversamente, e in caso di parità prevale il voto del presidente. Questa regola non viene dalla nota MIM, viene dall'articolo 37, comma 3, del decreto legislativo 297 del 1994, il testo unico della scuola, e vale allo stesso modo per la seduta in presenza e per quella a distanza. Il rispetto della maggioranza richiesta va accertato per ciascuna deliberazione e riportato a verbale.

Dove pesa la responsabilità, e cosa la alleggerisce. Questo è il punto della seduta in cui il presidente e chi verbalizza rispondono in prima persona. Non basta che il numero legale ci fosse all'apertura, deve esserci ancora quando si vota, e se una delibera viene contestata mesi dopo bisogna poterlo dimostrare. Tenerlo a mente mentre si conduce una riunione con cento persone collegate, che entrano ed escono, è la parte più difficile del mestiere.

È anche la parte in cui gli strumenti cambiano davvero le cose. Su una piattaforma costruita per gli organi collegiali il quorum costitutivo si calcola da solo sulle presenze aggiornate in tempo reale, presidente e segretario lo vedono sempre, e quando qualcuno esce il conteggio si aggiorna nel momento in cui accade invece di essere ricostruito a memoria a fine seduta. La verifica smette di essere un controllo che qualcuno deve ricordarsi di fare e diventa un dato sotto gli occhi di chi conduce.

Il numero legale si accerta perché ogni componente è entrato con le proprie credenziali personali e il sistema sa in ogni istante chi è collegato e chi no. In un collegio da cento persone è l'unico modo per averlo sotto controllo mentre si conduce la seduta, ed è la differenza tra una riunione in videochiamata e la seduta di un organo collegiale.

Il modello di regolamento prevede che il rispetto della maggioranza richiesta sia accertato per ciascuna deliberazione e riportato a verbale, anche mediante le funzioni di calcolo della piattaforma. Scritto così, il regolamento riconosce esplicitamente che quel calcolo può essere fatto dal sistema e non a mano.

Quorum costitutivo. Il numero minimo di componenti presenti perché la seduta sia validamente costituita. Si distingue dal quorum deliberativo, che è la maggioranza necessaria perché la singola delibera risulti approvata.

Passo 5. Le votazioni, palesi e a scrutinio segreto

Le votazioni sono di norma palesi. Il voto palese si esprime per appello nominale oppure con una funzione della piattaforma che registri l'esito in forma nominativa. Del risultato si dà atto a verbale, con voti favorevoli, contrari e astenuti.

La votazione è segreta quando si fa questione di persone e in ogni altro caso previsto dalla legge o richiesto da un componente dove ammesso. Qui la seduta da remoto incontra il suo vincolo più stringente.

Lo scrutinio segreto si svolge esclusivamente con un sistema di voto che assicura la separazione strutturale e irreversibile tra l'autenticazione e l'espressione del voto, l'anonimato tecnicamente dimostrabile, l'unicità del voto e la verificabilità del risultato senza possibilità di risalire al votante.

Attenzione a come si legge questa regola, perché viene fraintesa spesso. Il confine non passa fra riunirsi in videoconferenza e non riunirsi in videoconferenza. Passa fra quale sistema raccoglie i voti. La discussione può tranquillamente svolgersi sulla piattaforma di videoconferenza già in uso nell'istituto, purché il voto passi da un sistema che assicura quelle garanzie e sia in grado di dimostrarlo.

Quello che non regge è affidare lo scrutinio segreto al sondaggio incorporato nella videochiamata. L'allegato tecnico ammette gli strumenti integrati nelle piattaforme di videoconferenza e collaborazione anche per il voto segreto, ma solo se è stato verificato che garantiscano davvero la separazione fra autenticazione ed espressione del voto e che sappiano dimostrarla tecnicamente. Un sondaggio generico, di norma, non è costruito per quello.

Scrutinio segreto. La modalità di votazione nella quale l'avente diritto viene identificato, così che si possa verificare il suo diritto di voto e l'unicità dell'espressione, e la sua identità viene poi separata in modo irreversibile dalla preferenza. Si distingue dal voto anonimo, nel quale il votante non viene identificato affatto e quindi non è possibile controllare chi ha diritto di votare né impedire il voto doppio.

Passo 6. Verbale e conservazione

Di ciascuna seduta si redige il verbale, che indica la modalità di svolgimento, telematica o mista, la piattaforma utilizzata, l'accertamento del numero legale, i punti trattati, le dichiarazioni richieste a verbale, gli esiti delle votazioni e le delibere adottate.

Il verbale si forma e si sottoscrive digitalmente, anche con gli strumenti di firma già in uso nell'istituto, e si protocolla. Verbale e risultati delle votazioni si conservano secondo le Linee guida AgID. Al posto della stampa sul registro cartaceo a pagine numerate, i verbali possono essere gestiti nel protocollo informatico dell'istituto e portati in conservazione digitale nel sistema adottato.

Conservazione e protocollazione restano in capo all'istituzione o al suo conservatore. Il fornitore della piattaforma assiste, non sostituisce.

Cosa fare quando qualcosa non funziona

È la parte che quasi nessun regolamento scrive e che invece serve alla prima seduta con la connessione instabile. Scriverla, però, non è una scelta. L'allegato tecnico chiede espressamente che siano previste procedure per la gestione dei malfunzionamenti, compresa la sospensione delle operazioni di voto e, se necessario, la loro ripetizione.

Cosa scriverci dentro lo decide l'istituto. La norma fissa l'obbligo di avere la procedura, non il suo contenuto, quindi quello che segue è uno schema che regge alla prova dei fatti e che ogni scuola adatta al proprio contesto.

Il presidente rileva e dichiara il malfunzionamento, anche su segnalazione di chi verbalizza o di un partecipante, e ne dà atto a verbale con l'ora e la natura del problema.

Se cade il collegamento audio video, l'accertamento delle presenze o il calcolo del numero legale, i lavori si sospendono. Se la discussione si svolge su un sistema di videoconferenza distinto dal sistema di voto, il malfunzionamento della videoconferenza sospende i lavori ma le presenze già accertate e le votazioni già concluse nel sistema di voto restano valide e si richiamano a verbale. Il malfunzionamento del sistema di voto non ferma la discussione, ferma le operazioni di voto fino al ripristino. Il verbale indica quale sistema ha avuto il disservizio.

Se il problema riguarda un solo partecipante, la seduta prosegue. Il presidente può attendere il rientro per il tempo stabilito dal regolamento prima di chiudere la votazione in corso. Il voto mancante di chi non rientra viene rilevato come tale e non invalida di per sé la votazione, fermi restando i quorum.

Il presidente può disporre la prosecuzione con un diverso sistema di collegamento oppure il rinvio, purché restino assicurate l'identificazione degli aventi diritto, la verifica del numero legale e la regolare espressione del voto. Prima di riprendere le votazioni il numero legale si accerta di nuovo. In nessun caso i voti si raccolgono con strumenti diversi dal sistema di voto previsto dal regolamento.

Cosa chiedere al fornitore prima di deliberare

L'allegato tecnico mette la verifica preventiva in capo alla scuola. L'istituzione verifica la coerenza della soluzione con i requisiti e acquisisce dal fornitore due cose, la documentazione tecnica che attesta le caratteristiche del sistema e una dichiarazione di conformità ai requisiti dell'allegato tecnico ministeriale.

Una precisazione che evita equivoci. Non esiste alcun elenco ministeriale di piattaforme autorizzate. Nessun fornitore può dirsi certificato dal Ministero. Quello che si può chiedere, e che va chiesto, è la documentazione sopra.

I requisiti su cui misurare la piattaforma sono cinque. Identificazione certa e personale di ogni avente diritto. Unicità del voto con esiti integri e non alterabili. Segretezza del voto con separazione strutturale e irreversibile tra identità e preferenza. Ricostruibilità a posteriori di ogni fase della seduta. Sicurezza, conservazione degli atti e trattamento dei dati conforme al Regolamento UE 2016/679.

Tre verifiche che la scuola può fare da sola

Vale la pena notare come è scritto l'allegato tecnico sulla sicurezza. I requisiti si considerano soddisfatti quando le misure risultano dichiarate dal fornitore o documentate nelle caratteristiche tecniche del sistema. È una soglia ragionevole, ma resta una dichiarazione di chi vende. Ci sono tre riscontri pubblici che chiunque può controllare in pochi minuti, senza chiedere niente a nessuno, e che trasformano una dichiarazione in un fatto verificabile.

Il catalogo dei servizi cloud qualificati dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale. Per i servizi cloud destinati alla pubblica amministrazione la qualificazione è il riferimento, e la scheda del singolo servizio è pubblica. Se un fornitore la cita, la scheda deve esistere e riportare il nome del servizio.

Le certificazioni ISO. Un certificato vero ha un numero, un ente di certificazione, un perimetro di applicazione e una data di scadenza, e si verifica sul sito dell'ente che lo ha emesso, non su quello del fornitore. Attenzione anche al perimetro, una certificazione può coprire l'azienda ma non il servizio che state acquistando.

La presenza su MePA. Se il servizio è a catalogo su Acquisti in Rete PA la scheda riporta il fornitore con la ragione sociale e la partita IVA, e le condizioni economiche. È anche il modo più semplice di acquistare, con ordine diretto.

Nessuno di questi tre è richiesto dalla nota MIM, e nessuno dei tre equivale alla conformità all'allegato tecnico, che resta una cosa distinta e si dimostra con i due documenti. Sono però la differenza tra un fornitore che afferma e un fornitore che si lascia controllare. Una verifica che vale sempre la pena fare, e che costa cinque minuti, è che il fornitore sia identificabile, con ragione sociale e partita IVA leggibili nei documenti che vi consegna.

Come risponde Camelot

Camelot Assemblee gestisce l'intero processo deliberativo degli organi collegiali. Identifica i partecipanti con un link personale univoco, rileva presenze e quorum costitutivo in tempo reale, consente di aprire e chiudere votazioni palesi o segrete quesito per quesito durante la seduta e genera i risultati necessari alla verbalizzazione. Il verbale si costruisce durante i lavori, con appello, esiti e note del segretario, ed è esportabile in PDF. La seduta può svolgersi a distanza, in presenza o in forma mista, e in presenza i componenti votano dal proprio dispositivo mentre la piattaforma gestisce presenze, quorum, votazioni e verbale. Per gli istituti che non vogliono cambiare le proprie abitudini di riunione, il voto Camelot si affianca anche alla videoconferenza già in uso, compreso il voto dentro una riunione Google Meet, così la discussione resta dove è sempre stata e cambia soltanto lo strumento con cui si vota.

Nel voto segreto l'identità del votante resta separata dalla preferenza espressa. Il sistema registra che la persona ha votato, ai fini del quorum, ma la preferenza non è riconducibile alla persona in nessuna schermata e in nessun report. Ogni operazione rilevante è registrata con data, ora e autore, ingressi e uscite compresi, e l'appello si può ripetere durante la seduta per fissare a verbale le presenze in un momento dato. Il conteggio è automatico e le espressioni formali del voto, scheda bianca, voto nullo e astensione, sono gestite come in un seggio reale.

Per le scuole sono pubbliche e scaricabili la documentazione tecnica di rispondenza e la dichiarazione di conformità del produttore, i due documenti che l'allegato tecnico chiede di acquisire dal fornitore. Si trovano nella sezione dedicata alla normativa della pagina scuole.

Sulle tre verifiche indipendenti descritte sopra, Camelot è un servizio qualificato nel catalogo cloud dell'Agenzia per la Cybersicurezza Nazionale, ha le certificazioni EN ISO/IEC 27001:2022, 27017:2015 e 27018:2019 sulla sicurezza delle informazioni e del cloud e la ISO 9001:2015, ed è acquistabile con ordine diretto su MePA. I riferimenti per controllarli sui rispettivi registri sono sulla pagina scuole, perché un dato che potete verificare da soli vale più di una nostra affermazione.

Da dove partire

Il primo passo pratico è il regolamento, perché senza quello gli altri cinque non si possono fare. Camelot mette a disposizione un modello di regolamento per lo svolgimento in modalità telematica delle sedute degli organi collegiali, costruito sui requisiti dell'allegato tecnico, con una tabella di corrispondenza tra articoli e requisiti e una pagina di servizio che indica cosa compilare e cosa valutare con il proprio DPO prima della delibera. È una bozza di lavoro da adattare al proprio istituto, validare e deliberare.

Si richiede dal modulo della pagina scuole, dove si possono chiedere anche il video di presentazione da due minuti, una chiamata con un consulente oppure un posto al prossimo webinar.

Domande frequenti

Sì. Dall'anno scolastico 2026/2027 le attività collegiali dei docenti possono svolgersi a distanza o in forma mista, anche quando comportano una deliberazione, se l'istituto ha un regolamento che disciplina le sedute telematiche e la piattaforma risponde ai requisiti dell'allegato tecnico della nota MIM prot. 3803 del 30 giugno 2026. Il ricorso alla modalità telematica resta facoltativo e lo dispone il presidente nell'atto di convocazione.

Servono sei cose. Un regolamento d'istituto che disciplini le sedute telematiche, una convocazione che indichi la modalità a distanza o mista, l'identificazione personale di ogni partecipante con credenziali non condivise, l'accertamento del numero legale che deve permanere per tutta la seduta, votazioni svolte con uno strumento che garantisca unicità e segretezza dove richiesta, e un verbale formato, sottoscritto digitalmente, protocollato e conservato.

Sì, a condizione che il voto non sia raccolto con gli strumenti di sondaggio della videoconferenza stessa. La discussione può svolgersi sulla piattaforma già in uso nella scuola, mentre il voto passa da un sistema che separa in modo strutturale e irreversibile l'autenticazione dall'espressione del voto, ne garantisce l'unicità e permette di verificare il risultato senza risalire al votante. L'allegato tecnico ammette gli strumenti integrati nelle piattaforme di videoconferenza anche per il voto segreto, ma solo se è verificato che garantiscano questi requisiti. L'alzata di mano in video e il voto in chat non li garantiscono in nessun caso.

Due documenti, la documentazione tecnica che attesta le caratteristiche del sistema e la dichiarazione di conformità ai requisiti dell'allegato tecnico ministeriale. La verifica preventiva della coerenza della soluzione con i requisiti è in capo all'istituzione. Non esiste un elenco ministeriale di piattaforme autorizzate, quindi nessun fornitore può dichiararsi certificato dal Ministero.

La conservazione resta in capo all'istituzione scolastica o al suo conservatore, con l'assistenza del fornitore della piattaforma. Il verbale si forma e si sottoscrive digitalmente, si protocolla e si conserva secondo le Linee guida AgID. Al posto della stampa sul registro cartaceo a pagine numerate, i verbali possono essere gestiti nel protocollo informatico dell'istituto e portati in conservazione digitale nel sistema adottato.

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