L’associazione è un ente costituito da una pluralità di persone che si uniscono in modo stabile per perseguire uno scopo comune, di norma non lucrativo. L’attività dell’associazione è orientata alla realizzazione di finalità ideali, culturali, sociali, sportive, ricreative o solidaristiche, e non alla distribuzione di utili tra i soci.
Dal punto di vista giuridico, l’associazione può essere riconosciuta o non riconosciuta. Le associazioni riconosciute acquistano personalità giuridica mediante un formale procedimento previsto dalla legge e godono di autonomia patrimoniale perfetta; quelle non riconosciute, invece, operano senza personalità giuridica, con una disciplina più semplice ma con responsabilità patrimoniali diverse.
Gli elementi essenziali dell’associazione sono l’atto costitutivo, lo statuto, la base associativa (i soci) e gli organi interni, tra cui l’assemblea dei soci, che rappresenta l’organo sovrano. Lo statuto regola il funzionamento dell’ente, i diritti e i doveri degli associati, le modalità di ammissione ed esclusione, nonché le regole di voto.
In ambito di Terzo Settore, le associazioni possono assumere la qualifica di Enti del Terzo Settore (ETS), con specifici obblighi e benefici previsti dalla normativa vigente.
Esempi:
- Associazioni culturali, sportive dilettantistiche o di volontariato.
- Associazioni di promozione sociale iscritte al RUNTS.
(Fonti: Codice Civile, artt. 14–42; D.Lgs. 117/2017 – Codice del Terzo Settore.)
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